Lo statuto

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ART. 1 - DENOMINAZIONE

Si costituisce in Biella l’Associazione Culturale Ricreativa “ Vespa Club Biella” con sede legale in Via Italia 87 Biella.

ART. 2 - OGGETTO SOCIALE

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

L’associazione è senza fini di lucro, ha carattere apolitico ,in seno ad esso è vietato qualsiasi discussione o manifestazione politica.

Il Club ha come scopo la promozione dell’ attività vespistica, turistica, culturale, ricreativa, compresa l’attività didattica.

ART. 3 - IL SOCIO

E’ Socio chi abbia presentato regolare domanda, accettata all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota è annuale.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi. E’ vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Si distinguono tre forme di socio: Ordinario , Onorario e Sostenitore.

Il Socio Ordinario è il socio in regola con il tesseramento associativo .

La Qualifica di socio “Onorario” viene conferita dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno tre soci ordinari, a persona fisica che abbia svolto attività di rilievo nell’interesse dell’associazione.

Il socio Sostenitore è un socio che vuole con propri mezzi sostenere l’attività associativa.

I soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di:

a) partecipare alle attività sociali

b) votare per il consiglio direttivo

c) presentare la propria candidatura a membro del consiglio direttivo.

La Qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni

- radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o comunque ostacolanti il buon funzionamento dell’associazione

- mancato pagamento della quota sociale.

ART. 4 - PATRIMONIO

Gli utili ed i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati , anche i forme indirette.

I mezzi finanziari di cui dispone l’Associazione sono costituiti dalle quote sociali ,non che da eventuali contributi straordinari, donazioni, lasciti, erogazioni.

ART. 5 - ASSEMBLEA

L’ assemblea è costituita dai soci nelle tre forme come da ART 3 si ispira ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati hanno diritto di voto tutti i soci maggiori di età . Vige il principio del voto singolo.

L’ assemblea delibera :

a) nei limiti dello statuto, sull’ indirizzo generale dell’ attività dell’associazione

b) approva annualmente il Bilancio Consultivo e al Relazione d’ Esercizio

c) elegge il consiglio direttivo

d) delibera sulle modifiche di statuto

e) approva il regolamento interno dell’associazione e sue modifiche

L’ assemblea è validamente costituita in prima convoca con la maggioranza dei soci. In seconda convoca con qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La Presidenza e il suo Consiglio hanno carica di anni 3 (tre).

A) IL PRESIDENTE

Il Presidente, ha il potere di firma ed è il legale rappresentante dell’associazione.

B) ELEZIONI DEL DIRETTIVO

I nominativi delle candidature devono pervenire all’associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le votazioni. La data delle votazioni deve essere resa nota almeno 30 (trenta) giorni prima della data stessa, tramite pubblicazione sul sito associativo, in bacheca associativa, via e-mail.

Nel caso in cui nessun socio si sia candidato entro i 15 (quindici) giorni previsti, rimarrà in carica il direttivo uscente.

C) GESTIONE AMMINISTRATIVA

La gestione amministrativa e finanziaria del Club è tenuta e controllata dal Segretario, dal tesoriere, e dal revisore dei conti.

D) RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Obbligo di redigere rendiconto economico-finanziario per ogni anno solare, da presentare in assemblea associativa entro i 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di bilancio.

Il bilancio o rendiconto, ed i verbali redatti saranno a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.

Art. 7 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’associazione può essere discusso in sede di Consiglio con assemblea appositamente indetta, con voto favorevole dei soci a seguito della domanda sottoscritta, da almeno la metà più uno dei soci effettivi e trasmessa al consiglio direttivo.

In caso di scioglimento gli Averi dell’associazione saranno utilizzati per ultimare le spese previste e per saldare eventuali creditori.

Il rimanente sarà devoluto ad enti od associazioni con scopo umanitario e comunque con assoluta esclusione della suddivisione fra soci.

ART. 8 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Di propria iniziativa o con voto favorevole della metà più uno dei soci (presenti all’assemblea indetta), il Consiglio Direttivo propone eventuali modifiche allo statuto in vigore. Il progetto di modifica deve essere portato a conoscenza dei soci prima della riunione dei soci, come da ART. 6 punto B.

Per le modifiche è necessario che all’assemblea partecipante ci sia il 30 % dei soci, in prima convoca, in seconda convoca con la metà più uno dei partecipanti.

Quanto non previsto nel presente statuto è regolato dalle vigenti leggi in materia.

ART. 9 - DATI PERSONALI

I dati personali vengono trattati in conformità alla legge 196/203 sulla privacy successive modifiche.